Art. 34.
(Documentazione caratteristica).

      1. Per la tenuta della documentazione caratteristica, al personale di cui all'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1962, n. 1695, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni.